Con provvedimento Ministeriale trasmesso in data 15/11/2012 è stata approvata dai Ministeri Vigilanti la riforma previdenziale deliberata dal Comitato dei Delegati del 5 settembre 2012 con la quale Cassa Forense ha superato il test di sostenibilità a 50 anni imposto dall'art 24, comma 24 del D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011.
L'aliquota unica per il calcolo delle pensioni, fissata nell'1,40% e agganciata alle tavole di sopravvivenza specifiche della categoria, unitamente alla valorizzazione di tutti i redditi prodotti nell'intero periodo di iscrizione, consentono di rendere il sistema di calcolo delle prestazioni pressochè equivalente a quello contributivo.
Sul fronte dei contributi sono stati previsti adeguamenti dell'aliquota del contributo soggettivo al 14% dal 1/01/2013 (con assorbimento dell'aliquota dell'1% relativa al contributo modulare obbligatorio che è stato soppresso) al 14,5% dal 01/01/2017 e al 15% dal 1/01/2021, in coincidenza con l'entrata a regime dell'età pensionabile a 70 anni.
Il contributo integrativo, invece, resta confermato al 4% del volume di affari IVA.
La contribuzione modulare, prevista dall'1% al 10% del reddito professionale dichiarato, viene resa interamente facoltativa e finanzierà una quota di pensione calcolata con il sistema contributivo.
|